Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte
dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili
Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito
applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e
sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo
del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge
n. 145 del 2018).
Requisito di accesso
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una
nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire
ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato
un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia
dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco
differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi
alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)
Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Attenzione:il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo
a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero
si verifica una delle cause di esclusione.
Reddito e tassazione
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta
sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui
redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).
L’aliquota è del 15%.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito
al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è
dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare
non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si
deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è
deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente
rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore
detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive
sia passive.
Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività
Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta
sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per
poterne beneficiare è necessario che:
qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.
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