Il Tribunale di Pisa con la sentenza n.19 del 2021 ha statuito che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.
Nel caso di specie, nelle more del giudizio avveniva l’omologazione della procedura di sovraindebitamento e, per tale motivo, parte opponente instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha accolto le istanze dell’opponente ritenendo che in corso di causa sia venuto meno l’interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
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