Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6
astenuti, il senato della repubblica ha definitivamente
approvato il disegno di legge, già sottoposto al vaglio della camera dei
deputati il 6 marzo u.s., e recante importanti modifiche al codice penale ed alle
altre disposizioni in materia di legittima difesa.
Così è ora l’art. 52 c.p.
“non è punibile chi ha commesso il
fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti
dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a)la propria
o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistente e
vi è pericolo di aggressione..
Le disposizioni di cui al
secondo comma ed al quarto si applicano anche nel caso in cui il fatto sia
avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività
commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo
e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un
atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di
uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”
Così ora l’art. 55 c.p.
“quando, nel commettere alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha
commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha
agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, numero 5, ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”
Questi i tratti salienti della recente modifica.
Volume consigliato
Chi si difende con un’arma in casa da
un’aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro
sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se
archiviare o rinviare a giudizio.
Ora però, per il magistrato, le maglie
interpretative si stringono: nella legittima difesa domiciliare, già rafforzata
nel 2006 (dalla lega) e nel 2017 (dal pd), adesso si considera «sempre
sussistente» il rapporto di proporzionalità tra offesa e
difesa. «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie
un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di
uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica»da
parte di una o più persone.”
Così ora l’art. 55 c.p.
“quando, nel commettere alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha
commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha
agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, numero 5, ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”
Chi si difende con un’arma in casa da
un’aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro
sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se
archiviare o rinviare a giudizio.
Ora però, per il magistrato, le maglie interpretative si stringono: nella legittima difesa domiciliare, già rafforzata nel 2006 (dalla lega) e nel 2017 (dal pd), adesso si considera «sempre sussistente» il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».
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